Statuto Arcigay del Trentino APS
Articolo 1 - Costituzione e Denominazione
1. È costituita con sede in Trento, il Comitato Territoriale Arcigay del Trentino APS (di
seguito denominata “Associazione”).
2. L’Associazione aderisce ad “Arcigay APS” (di seguito denominata “Arcigay”) e alla
Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui
condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del
riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM
1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).
3. L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale
e ha durata illimitata.
Articolo 2 - Valori
1. I valori su cui si fonda l’azione dell’Associazione sono:
a. il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
b. l’autodeterminazione di ogni persona, comunità, popolo;
c. la laicità e la democraticità delle istituzioni;
d. la promozione della salute e della felicità di ogni individualità;
e. la considerazione ampia nei confronti di ogni persona e il rifiuto di ogni
discriminazione;
f. il sereno rapporto fra ogni individualità e l’ambiente sociale e naturale;
g. la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la giustizia, l’antifascismo, l’antinazismo, il
rifiuto di ogni totalitarismo, l’accoglienza, l’antirazzismo, l’antisessismo;
h. la democrazia interna, la partecipazione delle persone associate alla vita
dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.
Articolo 3 - Finalità
1. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di
attività di interesse generale a favore delle persone associate, loro familiari o di terzi,
senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.
2. L’Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e
la piena visibilità di ogni persona Lesbica, Gay, Bisessuale, nello spettro Bi+, Trans*,
Queer, Intersex, nello spettro Asessuale/Aromantico, Plus (a indicare l’apertura in
divenire della nostra comunità ad altre identità e orientamenti) combattendo il
pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare si impegna a:
a. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco
della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte alle persone
che svolgono attività di volontariato, che operano in contesti professionali, che
dirigono associazioni, così come altre persone aventi cittadinanza italiana o
straniera. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e
aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, al corpo
docente e a tutte le persone che attraversano percorsi accademici e di
formazione di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni
scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento.
Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
b. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al
pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia
accezione;
c. promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti e incontri, ivi inclusa la
diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
d. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura LGBTQIA+ che forniscano
servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute,
linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
e. promuovere un linguaggio consapevole;
f. promuovere la socializzazione delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, nello
spettro Bi+, Trans*, Queer, Intersex e nello spettro Asessuale/Aromantico e Plus
attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
g. promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del
superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione
pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e
occasioni d'informazione;
h. lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa
all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno
riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;
i. lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e
all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità
giudiziaria in sede civile, penale e amministrativa;
j. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano
messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l’inclusione
sociale delle persone LGBTQIA+;
k. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le
forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e
i pregiudizi e contribuire a un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di
tutte le persone;
l. sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali,
nello spettro Bi+, Trans* Queer, Intersex, nello spettro Asessuale/Aromantico,
Plus e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
m. combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne
e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione, anche
operando con specifici programmi patient-based;
n. partecipare a iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti
umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone Lesbiche, Gay,
Bisessuali, nello spettro Bi+, Trans* Queer, Intersex e nello spettro
Asessuale/Aromantico, Plus ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
o. promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute
sessuale e favorire l’educazione sessuale tenendo conto dell’evidenza scientifica,
ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
p. lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione classista, razzista e
relativa ai corpi;
q. organizzare e promuovere attività sportive LGBTQIA+;
r. promuovere la cultura LGBTQIA+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare
nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le
persone LGBTQIA+, difendere la libertà dell’arte, dell’insegnamento, di cura e
ricerca scientifica, secondo il principio dell’autodeterminazione e
dell’uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
s. operare nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria al fine di
fornire servizi per il benessere delle persone LGBTQIA+.
3. Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale le
seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della povertà educativa;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti
dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo
2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.
4. L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente,
mediante l’utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato
all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio
Direttivo.
5. L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività
di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e
mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o
servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, incluse persone
volontarie e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti le persone sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
6. Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività
di volontariato svolta dalle persone associate.
7. L’Associazione può avvalersi di dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura, anche delle proprie persone associate, quando ciò è ritenuto necessario allo
svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.
Articolo 4 – Persone associate
1. All’Associazione possono aderire le persone fisiche presentando domanda scritta di
ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di
conoscere e accettare il presente Statuto e lo Statuto nazionale di Arcigay e le
deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.
2. Il Consiglio direttivo conferma l’adesione entro trenta giorni. In caso di mancata risposta
nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda
di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei
benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve
motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la
quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,
chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio nazionale di Garanzia di Arcigay secondo
le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal
Consiglio nazionale di Arcigay.
3. Nel caso di persone associate minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il
diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti alle persone associate saranno esercitati dai
titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sulle stesse.
4. La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le
somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui
l’iscrizione non vada a buon fine.
Articolo 5 - Diritti e doveri delle persone associate
1. Le persone associate:
a. devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura fissata dal
Consiglio nazionale di Arcigay;
b. hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività
promosse dall'Associazione
c. hanno diritto a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai
valori e alle finalità dell'Associazione;
d. purché presenti nel libro sociale ed in regola con il pagamento delle quote
associative, hanno diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli
organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché a proporsi per gli organi
dell’Associazione;
e. hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’organo di
amministrazione. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso
la sede sociale e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di
protezione dei dati personali;
f. in caso di controversie con altre persone associate o con gli organi sociali
dell’Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio nazionale di Garanzia di
Arcigay secondo le regole previste dal presente Statuto, dallo Statuto nazionale
di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.
Articolo 6 – Cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di persona associata si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato
rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo
associativo, nonché nei casi in cui le persone associate arrechino, in qualunque modo,
danni morali o materiali all’associazione.
3. Tale provvedimento dovrà essere comunicato alla persona associata che entro trenta
giorni da tale comunicazione può ricorrere in prima istanza all’Assemblea che verrà
convocata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora l’Assemblea
confermasse l’esclusione, la persona esclusa potrá comunque ricorrere in ultima istanza
al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le
regole previste dallo Statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal
Consiglio nazionale di Arcigay.
Articolo 7 - Organi sociali
1. Sono organi sociali dell’Associazione:
a. l’Assemblea
b. il Consiglio Direttivo
c. il Collegio dei Sindaci Revisori.
2. Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie
convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile
verificare l'identità della persona associata che partecipa e vota.
Articolo 8 - Assemblea
1. L’Assemblea può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea
straordinaria.
2. Il Congresso:
a. discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
b. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
c. elegge il Consiglio Direttivo;
d. elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;
e. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.
3. L'Assemblea ordinaria:
a. discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività
realizzate e le proposte delle persone associate;
b. approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e,
quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
c. nomina le persone componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci
revisori tra un Congresso e l’altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o
decesso;
d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;
e. delibera sulla responsabilità delle persone componenti degli organi sociali e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f. approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
g. delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio
Direttivo;
h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo
Statuto alla sua competenza.
4. L’Assemblea straordinaria:
a. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso
e l’altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute
norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie
all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’Associazione;
c. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.
Articolo 9 - Funzionamento dell’Assemblea
1. La convocazione dell'Assemblea in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o
straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque
deve essere affissa presso la sede dell’Associazione e pubblicata sul sito Internet ufficiale
e/o sui canali telematici ufficiali dell’Associazione almeno trenta giorni prima.
2. Il Congresso è convocato almeno ogni 3 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio
Direttivo ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 delle persone
associate in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, quando ne sia fatta richiesta
dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno il
1/4 delle persone associate in regola con il pagamento della quota associativa.
4. L’Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio
Direttivo.
5. Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le
persone iscritte nel libro sociale in regola con il versamento della quota associativa.
6. Ogni persona associata ha diritto di voto.
7. Ogni persona associata può essere delegata da un’altra persona associata nel numero
massimo di due deleghe qualora i regolamenti approvati per la convocazione della
Assemblea non escludano espressamente o limitino ulteriormente la possibilità di
delega.
8. Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l’Assemblea ordinaria o straordinaria in
prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno delle persone associate
aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero delle
persone presenti fatto salvo le modifiche dello Statuto per le quali è prevista la presenza
di almeno 1/4 delle persone associate aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti effettive o per
delega all'Assemblea, validamente costituita.
9. Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle
persone associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione del
Congresso o dell’Assemblea straordinaria, validamente costituita.
10. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione,
scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4
delle persone associate aventi diritto.
Articolo 10 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dal Congresso e
resta in carica fino al Congresso successivo, è organo di amministrazione
dell’Associazione ai sensi dell’art. 26 del Codice del Terzo Settore.
2. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti,
può essere reintegrato con nuove nomine dall’Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 componenti e ha tutti i poteri
d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare tra le sue
componenti), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea;
4. I componenti del Consiglio direttivo devono essere scelti tra le persone associate e non
devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del
codice civile.
5. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
a. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle
linee approvate dall’Assemblea;
b. attuare le linee politiche approvate dall’Assemblea e curarne l’esecuzione;
c. eleggere tra le proprie componenti la Presidenza ed eventualmente la
Vicepresidenza;
d. deliberare circa l’ammissione o l’esclusione delle persone associate
giustificandone i motivi;
e. convocare l’Assemblea;
f. redigere l’eventuale regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed
ogni altro regolamento che ritenga necessario per le attività dell’associazione, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio
sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività
diverse svolte;
h. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale;
i. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e alle persone associate per le spese
effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
j. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza, o ne
facciano richiesta almeno 1/3 delle persone componenti.
2. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno delle persone
componenti.
3. Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle
votazioni prevale il voto della Presidenza. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo
richieda almeno 1/3 delle persone presenti. In caso di dimissioni o di impedimento
permanente di una persona componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci
Revisori, il Consiglio Direttivo può chiederne la sostituzione alla prima Assemblea
ordinaria utile o convocata appositamente.
4. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, la Presidenza procede a convocare il
Congresso.
Articolo 12 – Presidenza
1. La Presidenza dell’Associazione svolge le funzioni di rappresentanza politica, è legale
rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, assicura il
regolare funzionamento degli organi amministrativi, ne convoca e ne presiede le
riunioni.
Articolo 13 - Vicepresidenza
1. In caso di assenza o impedimento della Presidenza tutte le relative mansioni spettano
alla Vicepresidenza.
Articolo 14 - Collegio dei Sindaci Revisori
1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è organismo di garanzia e controllo, si compone di due
componenti effettivi ed un supplente, elegge al suo interno una Presidenza e resta in
carica fino al Congresso successivo.
2. Il Collegio, convocato dalla sua Presidenza si riunisce ordinariamente una volta all’anno
per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori, verificato l’andamento dell’amministrazione, la regolare
tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce
all’Assemblea con relazioni scritte. Ai componenti del collegio dei Sindaci Revisori si
applica l’articolo 2399 del codice civile.
4. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un
Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui
almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo,
del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le
categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
5. Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul
suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio
sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia
stato redatto in conformità alle linee guida di legge.
6. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un
revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro o,
qualora il Collegio dei Sindaci Revisori sia costituito da revisori legali iscritti
nell’apposito registro, potrà incaricarlo della revisione legale dei conti
Articolo 15 – Obbligazioni, patrimonio ed entrate
1. L’Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo
nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.
2. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività
statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
Articolo 16 - Esercizio sociale e bilancio
1. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di
esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di
missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da
sottoporre all'Assemblea il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
3. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti
di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio,
predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea entro il 29 aprile di ogni anno
per la definitiva approvazione.
Articolo 17 - Scioglimento dell’Associazione
1. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la
liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo
competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, ad Arcigay APS.
Articolo 18 - Simbolo
1. L’Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay.
2. L’Associazione, e le persone associate si impegnano a:
a. diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e
al suo simbolo;
b. utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello
Statuto;
c. tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano
mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso
contrario ai suoi fini;
d. affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale se presente.
3. L'Associazione, se ritenuto opportuno, può adottare tramite deliberazione dell’Assemblea
un proprio simbolo locale.
Articolo 19 - Congresso territoriale
1. Il Comitato territoriale di Arcigay convoca il Congresso territoriale secondo le norme
previste dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale di Arcigay nel rispetto dei
principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche sociali.
2. Il Congresso territoriale elegge le persone delegate al Congresso nazionale di Arcigay.
3. Al Congresso territoriale partecipano tutte le persone associate delle associazioni
aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato territoriale.
Articolo 20 – Commissariamento
1. Qualora l’Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le
finalità statutarie a causa dell’inattività del Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale di
Arcigay, su richiesta della Segreteria Nazionale di Arcigay, ottenuto parere positivo dal
Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento dell’Associazione.
2. I Commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio Direttivo.
Entro un anno dalla loro nomina, i Commissari devono convocare il Congresso.
Articolo 21 – Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti
del Terzo settore e le norme del codice civile e, per quanto in esse non previsto ed in
quanto compatibili, le norme del codice civile e dello statuto nazionale di Arcigay.
Stilato a Trento, il 28 novembre 2024
Approvato dall’Assemblea il 30 novembre 2024