Statuto Arcigay del Trentino APS

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

1. È costituita con sede in Trento, il Comitato Territoriale Arcigay del Trentino APS (di

seguito denominata “Associazione”).

2. L’Associazione aderisce ad “Arcigay APS” (di seguito denominata “Arcigay”) e alla

Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui

condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del

riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM

1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

3. L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale

e ha durata illimitata.

Articolo 2 - Valori

1. I valori su cui si fonda l’azione dell’Associazione sono:

a. il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;

b. l’autodeterminazione di ogni persona, comunità, popolo;

c. la laicità e la democraticità delle istituzioni;

d. la promozione della salute e della felicità di ogni individualità;

e. la considerazione ampia nei confronti di ogni persona e il rifiuto di ogni

discriminazione;

f. il sereno rapporto fra ogni individualità e l’ambiente sociale e naturale;

g. la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la giustizia, l’antifascismo, l’antinazismo, il

rifiuto di ogni totalitarismo, l’accoglienza, l’antirazzismo, l’antisessismo;

h. la democrazia interna, la partecipazione delle persone associate alla vita

dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Articolo 3 - Finalità

1. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di

attività di interesse generale a favore delle persone associate, loro familiari o di terzi,

senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.

2. L’Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e

la piena visibilità di ogni persona Lesbica, Gay, Bisessuale, nello spettro Bi+, Trans*,

Queer, Intersex, nello spettro Asessuale/Aromantico, Plus (a indicare l’apertura in

divenire della nostra comunità ad altre identità e orientamenti) combattendo il

pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare si impegna a:

a. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco

della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte alle persone

che svolgono attività di volontariato, che operano in contesti professionali, che

dirigono associazioni, così come altre persone aventi cittadinanza italiana o

straniera. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e

aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, al corpo

docente e a tutte le persone che attraversano percorsi accademici e di

formazione di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni

scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento.

Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

b. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al

pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia

accezione;

c. promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti e incontri, ivi inclusa la

diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;

d. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura LGBTQIA+ che forniscano

servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute,

linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;

e. promuovere un linguaggio consapevole;

f. promuovere la socializzazione delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, nello

spettro Bi+, Trans*, Queer, Intersex e nello spettro Asessuale/Aromantico e Plus

attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;

g. promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del

superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione

pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e

occasioni d'informazione;

h. lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa

all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno

riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;

i. lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e

all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità

giudiziaria in sede civile, penale e amministrativa;

j. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano

messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l’inclusione

sociale delle persone LGBTQIA+;

k. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le

forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e

i pregiudizi e contribuire a un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di

tutte le persone;

l. sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali,

nello spettro Bi+, Trans* Queer, Intersex, nello spettro Asessuale/Aromantico,

Plus e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;

m. combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne

e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione, anche

operando con specifici programmi patient-based;

n. partecipare a iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti

umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone Lesbiche, Gay,

Bisessuali, nello spettro Bi+, Trans* Queer, Intersex e nello spettro

Asessuale/Aromantico, Plus ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;

o. promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute

sessuale e favorire l’educazione sessuale tenendo conto dell’evidenza scientifica,

ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;

p. lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione classista, razzista e

relativa ai corpi;

q. organizzare e promuovere attività sportive LGBTQIA+;

r. promuovere la cultura LGBTQIA+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare

nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le

persone LGBTQIA+, difendere la libertà dell’arte, dell’insegnamento, di cura e

ricerca scientifica, secondo il principio dell’autodeterminazione e

dell’uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;

s. operare nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria al fine di

fornire servizi per il benessere delle persone LGBTQIA+.

3. Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale le

seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al

contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti

dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

organizzata.

4. L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle

attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente,

mediante l’utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato

all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio

Direttivo.

5. L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività

di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e

mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o

servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, incluse persone

volontarie e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti le persone sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

6. Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività

di volontariato svolta dalle persone associate.

7. L’Associazione può avvalersi di dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura, anche delle proprie persone associate, quando ciò è ritenuto necessario allo

svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 4 – Persone associate

1. All’Associazione possono aderire le persone fisiche presentando domanda scritta di

ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di

conoscere e accettare il presente Statuto e lo Statuto nazionale di Arcigay e le

deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

2. Il Consiglio direttivo conferma l’adesione entro trenta giorni. In caso di mancata risposta

nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda

di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei

benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve

motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la

quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,

chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio nazionale di Garanzia di Arcigay secondo

le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal

Consiglio nazionale di Arcigay.

3. Nel caso di persone associate minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il

diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti alle persone associate saranno esercitati dai

titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sulle stesse.

4. La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le

somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui

l’iscrizione non vada a buon fine.

Articolo 5 - Diritti e doveri delle persone associate

1. Le persone associate:

a. devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura fissata dal

Consiglio nazionale di Arcigay;

b. hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività

promosse dall'Associazione

c. hanno diritto a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai

valori e alle finalità dell'Associazione;

d. purché presenti nel libro sociale ed in regola con il pagamento delle quote

associative, hanno diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le

modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli

organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché a proporsi per gli organi

dell’Associazione;

e. hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’organo di

amministrazione. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso

la sede sociale e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di

protezione dei dati personali;

f. in caso di controversie con altre persone associate o con gli organi sociali

dell’Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio nazionale di Garanzia di

Arcigay secondo le regole previste dal presente Statuto, dallo Statuto nazionale

di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Articolo 6 – Cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di persona associata si perde per decesso, recesso o esclusione.

2. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato

rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo

associativo, nonché nei casi in cui le persone associate arrechino, in qualunque modo,

danni morali o materiali all’associazione.

3. Tale provvedimento dovrà essere comunicato alla persona associata che entro trenta

giorni da tale comunicazione può ricorrere in prima istanza all’Assemblea che verrà

convocata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora l’Assemblea

confermasse l’esclusione, la persona esclusa potrá comunque ricorrere in ultima istanza

al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le

regole previste dallo Statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal

Consiglio nazionale di Arcigay.

Articolo 7 - Organi sociali

1. Sono organi sociali dell’Associazione:

a. l’Assemblea

b. il Consiglio Direttivo

c. il Collegio dei Sindaci Revisori.

2. Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie

convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero

l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile

verificare l'identità della persona associata che partecipa e vota.

Articolo 8 - Assemblea

1. L’Assemblea può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea

straordinaria.

2. Il Congresso:

a. discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;

b. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

c. elegge il Consiglio Direttivo;

d. elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;

e. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo

statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea ordinaria:

a. discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività

realizzate e le proposte delle persone associate;

b. approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e,

quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

c. nomina le persone componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci

revisori tra un Congresso e l’altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o

decesso;

d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti;

e. delibera sulla responsabilità delle persone componenti degli organi sociali e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f. approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;

g. delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio

Direttivo;

h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo

Statuto alla sua competenza.

4. L’Assemblea straordinaria:

a. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso

e l’altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute

norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie

all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell’Associazione;

c. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo

statuto alla sua competenza.

Articolo 9 - Funzionamento dell’Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o

straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque

deve essere affissa presso la sede dell’Associazione e pubblicata sul sito Internet ufficiale

e/o sui canali telematici ufficiali dell’Associazione almeno trenta giorni prima.

2. Il Congresso è convocato almeno ogni 3 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio

Direttivo ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 delle persone

associate in regola con il pagamento della quota associativa.

3. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, quando ne sia fatta richiesta

dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno il

1/4 delle persone associate in regola con il pagamento della quota associativa.

4. L’Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio

Direttivo.

5. Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le

persone iscritte nel libro sociale in regola con il versamento della quota associativa.

6. Ogni persona associata ha diritto di voto.

7. Ogni persona associata può essere delegata da un’altra persona associata nel numero

massimo di due deleghe qualora i regolamenti approvati per la convocazione della

Assemblea non escludano espressamente o limitino ulteriormente la possibilità di

delega.

8. Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l’Assemblea ordinaria o straordinaria in

prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno delle persone associate

aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero delle

persone presenti fatto salvo le modifiche dello Statuto per le quali è prevista la presenza

di almeno 1/4 delle persone associate aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono

assunte con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti effettive o per

delega all'Assemblea, validamente costituita.

9. Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle

persone associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione del

Congresso o dell’Assemblea straordinaria, validamente costituita.

10. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione,

scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4

delle persone associate aventi diritto.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dal Congresso e

resta in carica fino al Congresso successivo, è organo di amministrazione

dell’Associazione ai sensi dell’art. 26 del Codice del Terzo Settore.

2. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti,

può essere reintegrato con nuove nomine dall’Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 componenti e ha tutti i poteri

d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare tra le sue

componenti), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea;

4. I componenti del Consiglio direttivo devono essere scelti tra le persone associate e non

devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del

codice civile.

5. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

a. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle

linee approvate dall’Assemblea;

b. attuare le linee politiche approvate dall’Assemblea e curarne l’esecuzione;

c. eleggere tra le proprie componenti la Presidenza ed eventualmente la

Vicepresidenza;

d. deliberare circa l’ammissione o l’esclusione delle persone associate

giustificandone i motivi;

e. convocare l’Assemblea;

f. redigere l’eventuale regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed

ogni altro regolamento che ritenga necessario per le attività dell’associazione, da

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

g. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio

sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività

diverse svolte;

h. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle

attività di interesse generale;

i. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e alle persone associate per le spese

effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;

j. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione

dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.

Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza, o ne

facciano richiesta almeno 1/3 delle persone componenti.

2. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno delle persone

componenti.

3. Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle

votazioni prevale il voto della Presidenza. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo

richieda almeno 1/3 delle persone presenti. In caso di dimissioni o di impedimento

permanente di una persona componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci

Revisori, il Consiglio Direttivo può chiederne la sostituzione alla prima Assemblea

ordinaria utile o convocata appositamente.

4. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, la Presidenza procede a convocare il

Congresso.

Articolo 12 – Presidenza

1. La Presidenza dell’Associazione svolge le funzioni di rappresentanza politica, è legale

rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, assicura il

regolare funzionamento degli organi amministrativi, ne convoca e ne presiede le

riunioni.

Articolo 13 - Vicepresidenza

1. In caso di assenza o impedimento della Presidenza tutte le relative mansioni spettano

alla Vicepresidenza.

Articolo 14 - Collegio dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è organismo di garanzia e controllo, si compone di due

componenti effettivi ed un supplente, elegge al suo interno una Presidenza e resta in

carica fino al Congresso successivo.

2. Il Collegio, convocato dalla sua Presidenza si riunisce ordinariamente una volta all’anno

per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio dei Sindaci Revisori, verificato l’andamento dell’amministrazione, la regolare

tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce

all’Assemblea con relazioni scritte. Ai componenti del collegio dei Sindaci Revisori si

applica l’articolo 2399 del codice civile.

4. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un

Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui

almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo,

del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le

categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

5. Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul

suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza

delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio

sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia

stato redatto in conformità alle linee guida di legge.

6. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un

revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro o,

qualora il Collegio dei Sindaci Revisori sia costituito da revisori legali iscritti

nell’apposito registro, potrà incaricarlo della revisione legale dei conti

Articolo 15 – Obbligazioni, patrimonio ed entrate

1. L’Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo

nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.

2. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di

recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,

rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività

statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale.

Articolo 16 - Esercizio sociale e bilancio

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di

esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di

missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da

sottoporre all'Assemblea il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività

diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

3. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti

di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio,

predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea entro il 29 aprile di ogni anno

per la definitiva approvazione.

Articolo 17 - Scioglimento dell’Associazione

1. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la

liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo

competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla

legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, ad Arcigay APS.

Articolo 18 - Simbolo

1. L’Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay.

2. L’Associazione, e le persone associate si impegnano a:

a. diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e

al suo simbolo;

b. utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello

Statuto;

c. tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano

mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso

contrario ai suoi fini;

d. affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale se presente.

3. L'Associazione, se ritenuto opportuno, può adottare tramite deliberazione dell’Assemblea

un proprio simbolo locale.

Articolo 19 - Congresso territoriale

1. Il Comitato territoriale di Arcigay convoca il Congresso territoriale secondo le norme

previste dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale di Arcigay nel rispetto dei

principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche sociali.

2. Il Congresso territoriale elegge le persone delegate al Congresso nazionale di Arcigay.

3. Al Congresso territoriale partecipano tutte le persone associate delle associazioni

aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato territoriale.

Articolo 20 – Commissariamento

1. Qualora l’Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le

finalità statutarie a causa dell’inattività del Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale di

Arcigay, su richiesta della Segreteria Nazionale di Arcigay, ottenuto parere positivo dal

Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento dell’Associazione.

2. I Commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio Direttivo.

Entro un anno dalla loro nomina, i Commissari devono convocare il Congresso.

Articolo 21 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti

del Terzo settore e le norme del codice civile e, per quanto in esse non previsto ed in

quanto compatibili, le norme del codice civile e dello statuto nazionale di Arcigay.

Stilato a Trento, il 28 novembre 2024

Approvato dall’Assemblea il 30 novembre 2024