Lo Statuto dell’Arcigay Trentino

TITOLO I 

 

DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 1 

Denominazione, sede e durata 

 

1. È costituita per una durata illimitata l’Associazione di Promozione sociale "Arcigay del Trentino", con sede legale nel Comune di Trento. La sede dell’Associazione entro il territorio comunale è determinata dall’Assemblea.

 

2. L'Associazione aderisce ad Arcigay Nazionale e alla Federazione ARCI, delle quali condivide i princìpi e le finalità. In virtù di tale appartenenza, essa beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite ai sensi del DM Interno 1017022/12000A del 02 agosto 1967.

 

3. L’Associazione opera entro il territorio della Provincia di Trento, anche come comitato territoriale di Arcigay Nazionale, salva la possibilità di cooperazione con altri Comitati od enti, anche del terzo settore, operanti in altri territori. 

 

Art. 2

Princìpi 

 

1. L’Associazione, apartitica e laica, si fonda su princìpi di libertà, uguaglianza e solidarietà; rispetta e promuove i diritti umani e civili; favorisce l'inclusione sociale di ogni persona per assicurarne il sereno rapporto con l'ambiente sociale e naturale. In armonia con i princìpi costituzionali, essa favorisce la pace e la non violenza, rifiuta il fascismo e gli autoritarismi, nonché ogni discriminazione, specialmente quelle fondate sulla diversità di genere, di orientamento sessuale ovvero su condizioni o convinzioni personali o sociali, che impediscano il libero svolgimento della personalità individuale entro un ambiente inclusivo che favorisca il benessere di ogni persona. 

 

2. La vita associativa s'ispira a princìpi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità e trasparenza. Tutte le cariche sociali sono volontarie, libere, gratuite ed elettive, salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto. L'Associazione favorisce la partecipazione di tutte le socie e di tutti i soci alla vita associativa.

 

3. Non possono essere elette o nominate a cariche sociali le persone giuridiche, le persone che non siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e quelle che siano interdette, inabilitate ovvero che siano state comunque condannate ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi di persone giuridiche, per tutta la durata della sospensione. 

 

Art. 3

Scopi

 

1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività d’interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi nei seguenti settori:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

g) ogni altro settore non specificamente menzionato in questo elenco, ma comunque collegato ai precedenti, purché coerente con i valori e i fini dell’Associazione. 

 

2. In particolare, l’Associazione persegue le seguenti finalità:

a) creare le condizioni per l'affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona LGBTQIA+; 

b) combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza basata sull’odio nei confronti delle minoranze sessuali in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento di volontari e volontarie, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati; 

c) contrastare le strumentalizzazioni ideologiche volte a comprimere i diritti delle persone LGBTQIA+, attraverso un serio dibattito culturale che riconosca il valore delle pari opportunità per ogni persona e promuova una cultura inclusiva; 

d) fornire servizi di supporto per il benessere delle persone LGBTQIA+: psicologico, di promozione della salute, di integrazione socioculturale; 

e) promuovere la socializzazione delle persone LGBTQIA+ attraverso attività e strutture aggregative e ricreative; 

f) promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica per mezzo dell’impiego e dell’intervento sui mezzi di comunicazione di massa e l'attivazione di propri strumenti e occasioni d’informazione; 

g) lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere; 

h) lottare per il pieno riconoscimento dell'uguaglianza di diritti per le coppie omogenitoriali e per le loro famiglie; 

i) essere un interlocutore attivo con le istituzioni e le forze politiche e vigilare affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie e di supporto all'azione dell’associazione; 

j) costruire un dialogo ed efficaci collaborazioni con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni ed i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento delle libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;

k) sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender e intersessuali e del movimento delle donne; 

l) contribuire ad un dibattito culturale sulla capacità genitoriale delle coppie omosessuali e promuovere l’inclusione sociale delle famiglie omogenitoriali; 

m) combattere la discriminazione verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all'HIV, promuovendo l'inserimento sociale delle persone sieropositive, anche all'interno dell’associazione; 

n) promuovere una sessualità libera, consapevole ed informata; 

o) favorire l'educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro.

 

Art. 4

Scopi

 

1. Per il perseguimento degli scopi indicati all’articolo precedente, l’Associazione può svolgere, nel rispetto della legge, ogni attività coerente con i suoi princìpi ed idonea al raggiungimento dei suoi scopi, segnatamente provvedendo all’organizzazione di eventi culturali, ricreativi e d’intrattenimento, nonché attività di formazione in ambito scolastico e lavorativo.

 

2. Ai sensi del Codice del Terzo settore (CTS, D.lgs. 117/2017) e delle ulteriori norme in materia, l’Associazione può esercitare altresì attività di interesse non direttamente generale, quando esse siano strumentali allo svolgimento delle precedenti, anche provvedendo alla realizzazione di raccolte fondi. 

 

Art. 5

Responsabilità degli organi sociali

 

1. Delle obbligazioni dell’Associazione rispondono direttamente e personalmente, oltre ad essa, le persone che agirono in suo nome. 

 

2. I membri del Consiglio direttivo e del Comitato di Garanzia rispondono nei confronti dell’Associazione, dei suoi creditori, dei fondatori, degli associati e dei terzi secondo le disposizioni in materia previste dal Codice del Terzo settore. 

 

3. I soci e le socie, nonché il Comitato di Garanzia possono esercitare i poteri di controllo e di denunzia rispetto alle attività del Consiglio direttivo ai sensi del medesimo Codice. 

 

Art. 6

Tenuta dei libri associativi obbligatori 

 

1. Il Consiglio direttivo o i suoi membri, da esso delegati, provvedono all’istituzione, alla tenuta e alla conservazione dei libri associativi obbligatori. Essi sono:

a) il Libro delle Socie e dei Soci; 

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea; 

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio direttivo; 

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato di Garanzia; 

e) ogni altro libro, albo, registro o compilazione di cui sia necessaria l’istituzione, la tenuta e la conservazione secondo la legge per causa della natura dell’Associazione o della sua attività. 

 

2. Nei libri associativi appositi sono trascritti i verbali delle riunioni e delle adunanze degli organi associativi.

 

3. Le socie e i soci hanno il diritto di prendere visione dei libri associativi. La presa visione s’effettua presso la sede dell’Associazione, alla presenza della persona incaricata a tal fine dal Consiglio direttivo. A tal fine, essi possono

presentare domanda in carta semplice al Consiglio, il quale si pronuncia su di essa entro quindici giorni. In caso di mancata risposta, essa s’intende rifiutata. Contro tale rifiuto è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia. 

 

TITOLO II 

DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO 

 

Art. 7

Socie e soci

 

1. Tutte le socie ed i soci dell’Associazione hanno fra loro e nei confronti di questa i medesimi diritti e doveri.

 

2. Possono far parte dell’Associazione coloro che ne facciano richiesta. L’adesione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso ed i casi di morte e di esclusione. La partecipazione non è cedibile, né trasmissibile.

 

3. Le persone minori d’età possono divenire socie e soci dell’Associazione con l’autorizzazione di chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale. Essi non possono comunque esercitare i diritti di elettorato attivo o passivo conseguenti alla partecipazione se non dal compimento della maggiore età. 

 

4. Secondo le modalità previste dallo Statuto di Arcigay Nazionale, le socie e i soci provenienti da altri Comitati territoriali di Arcigay possono domandare, al momento del pagamento della quota annuale, di essere trasferiti al Comitato di Arcigay del Trentino. Il Consiglio direttivo può, su domanda degli organi competenti di Arcigay Nazionale, accettare l’attribuzione di socie e soci residenti in territori privi di propri Comitati territoriali.

 

Art. 8

Ammissione 

 

1. La domanda di ammissione all’Associazione si presenta per iscritto al Presidente dell’Associazione. In essa, si dichiara di conoscere e di accettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti interni, di impegnarsi a partecipare alla vita associativa, nonché di osservare le ulteriori prescrizioni che possono essere deliberate dall’Assemblea o dal Consiglio direttivo.

 

2. Il Consiglio si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni. Qualora il Consiglio non si pronunci entro tale termine, la domanda s’intende accolta.

 

3. Il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato per iscritto alla persona che l’ha inoltrata. Contro tale rigetto, è ammesso il ricorso entro un mese dalla sua comunicazione al Comitato di Garanzia. Le somme versate per l’iscrizione sono rimborsate solo in caso di rigetto della domanda di ammissione.

 

4. Il Consiglio direttivo può adottare disposizioni più specifiche relative al procedimento di ammissione, fermo quanto disposto dalla legge e dal presente Statuto.

 

5. La tessera consegnata in occasione dell'iscrizione è di proprietà di Arcigay Nazionale, nominale e non cedibile a terzi.

 

 

Art. 9

Diritti e doveri delle socie e dei soci 

 

1. L’esercizio dei diritti associativi spetta alle socie e ai soci dal momento della loro iscrizione nel Libro delle Socie e dei Soci, ed è sospeso qualora essi manchino di versare la quota associativa annuale fino al suo successivo versamento.

 

2. Le socie e i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di:

a) partecipare all’Assemblea con diritto di elettorato attivo e passivo ad ogni carica sociale, salvo che sia altrimenti disposto; 

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, nonché di prendervi parte;

c) promuovere e proporre attività coerenti con gli scopi inerenti alle attività e alle finalità dell’Associazione ovvero prendere parte alla loro organizzazione;

d) esaminare i libri sociali; 

e) appellarsi al Comitato di Garanzia nei casi previsti dallo Statuto o, comunque, contro le decisioni degli organi associativi che li riguardino, salvo che la legge non lo escluda e fermo il diritto di adire l’autorità giudiziaria nei casi e nei modi stabiliti dalla legge; 

f) essere assicurati a spese dell’Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato in favore della stessa, nonché contro la responsabilità civile verso terzi che da questa può derivare.

 

3. Le socie e i soci hanno il dovere di:

a) rispettare lo Statuto, nonché i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;

b) adottare, nei rapporti fra di essi e tra di essi e gli organi sociali, comportamenti conformi alla legge e ai princìpi e alle finalità dell’Associazione; 

c) tutelare il buon nome e la buona reputazione dell’Associazione; 

d) affermare, conoscere e far conoscere gli scopi dell’Associazione e contribuire alla definizione e alla realizzazione dei suoi programmi; 

e) versare annualmente la quota associativa determinata dal Consiglio direttivo; 

f) risolvere le controversie relative alla vita associativa per mezzo del ricorso agli organi sociali, secondo le modalità previste dallo Statuto, salvo il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria nei casi e nei modi stabiliti dalla legge; 

g) prestare la propria attività libera di volontariato in favore dell’Associazione, senza domandare compensi o retribuzioni, salvo il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di tale attività.

 

Art. 10

Cessazione del rapporto associativo

 

1. Il rapporto associativo cessa con la morte della socia o del socio.

 

2. In ogni momento, la socia o il socio può inoltre esercitare il diritto di recesso mediante comunicazione indirizzata al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dal momento della sua comunicazione; il Consiglio ne dà atto al recedente.

 

3. Con provvedimento del Consiglio direttivo, adottato a maggioranza dei suoi membri e comunicato alla persona interessata, una socia o un socio possono essere esclusi dall’Associazione quando abbiano gravemente violato i propri doveri associativi o abbiano abusato dei loro diritti ovvero quando abbiano altrimenti cagionato all’Associazione danni materiali o morali di rilevante gravità.

 

4. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso al Comitato di Garanzia entro trenta giorni dalla sua comunicazione. I diritti della socia o del socio sono comunque sospesi fino alla decisione del Comitato: può prendere parte ai lavori dell’Associazione, ma senza diritto di voto.

 

5. La cessazione del rapporto associativo per una delle cause previste non dà in alcun caso luogo alla restituzione delle quote associative versate, né fa sorgere, per ciò solo, alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 11

Volontari e lavoratori

 

1. L’Associazione svolge la propria attività avvalendosi prevalentemente del contributo manuale od intellettuale, libero e gratuito delle proprie socie e dei propri soci o delle persone comunque aderenti agli enti ad essa associati o a cui essa partecipa.

 

2. L’Associazione può, a seguito di delibera del Consiglio direttivo assunta sentito il Comitato di Garanzia, avvalersi di prestazioni retribuite di lavoro dipendente o autonomo, anche da parte di proprie socie o propri soci, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale e al perseguimento degli scopi dell’Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinque per cento del numero dei soci e delle socie.

 

3. Il Consiglio direttivo può adottare norme per la regolazione dell’assunzione di persone e del rapporto lavorativo con l’Associazione, nel rispetto delle leggi in materia.

 

TITOLO III 

DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 12

Organi associativi 

 

1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea; 

b) il Consiglio direttivo; 

c) la Presidenza; 

d) la Vicepresidenza; 

e) il Comitato di Garanzia. 

 

2. Coloro che ricoprono incarichi associativi, hanno il dovere di esercitare il proprio ufficio con responsabilità ed onore, conformemente alla legge, nonché ai princìpi e alle finalità dell’Associazione. 

 

3. A coloro che ricoprono incarichi associativi si applica quanto disposto all’articolo 27 del Codice del Terzo Settore in materia di conflitto d’interessi. 

 

Art. 13

Assemblea 

 

1. L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e si compone di tutte le socie e di tutti i soci che abbiano compiuto la maggiore età. Le socie e i soci minori d’età possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto. Le socie e i soci che non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa possono assistervi. Si applica inoltre quanto disposto all’art.21 c.1, ultimo periodo del Codice civile.

 

2. Le persone con diritto di voto possono intervenire personalmente in Assemblea o farsi rappresentare da un’altra socia o da un altro socio. La rappresentanza è attribuita con delega sottoscritta dalla persona rappresentata e deve contenere il nome della persona rappresentante. Nessuno può rappresentare in Assemblea più di due persone, oltre a sé.

 

3. L’Assemblea è convocata dalla Presidenza almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e delle previsioni di bilancio per l’anno successivo. La convocazione è effettuata su un ordine del giorno determinato anche qualora ne faccia richiesta almeno un quinto delle socie e dei soci ovvero quando il Consiglio direttivo, il Comitato di Garanzia o la Presidenza lo ritengano opportuno. Qualora la Presidenza non provveda alla convocazione, essa è effettuata in sua vece dal Comitato di Garanzia.

 

4. Della convocazione è dato avviso alle socie e ai soci secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, sentito il Comitato di Garanzia, e, comunque, mediante affissione nei locali dell’Associazione e pubblicazione sul suo sito Internet.

 

5. L’Assemblea è presieduta dalla Presidenza ovvero dalla persona eletta dall’Assemblea stessa prima dell’inizio dei lavori. Delle riunioni è redatto verbale da parte della persona a ciò incaricata dalla stessa Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Il verbale è sottoscritto dal redattore, dalla Presidenza e, quando sia nominata, anche dalla persona che presiedette la riunione.

 

6. Le votazioni nell’Assemblea possono tenersi con voto segreto, su domanda di almeno un quinto degli aventi diritto di voto.

 

Art.14

Assemblea ordinaria

 

1. L’Assemblea è validamente costituita in seduta ordinaria, in prima convocazione, alla presenza della maggioranza dei soci e delle socie aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, indipendentemente dal numero degli intervenuti. Tra le due convocazioni non possono trascorrere meno di due ore.

 

2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti. 

 

3. Sono compiti dell’Assemblea in seduta ordinaria:

a) eleggere la Presidenza, la Vicepresidenza, il Consiglio direttivo e gli altri membri degli organi associativi;

b) approvare il bilancio d’esercizio e il bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio direttivo;

c) approvare il programma pluriennale delle attività predisposto dal Consiglio direttivo;

d) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, salvo quanto stabilito dallo Statuto;

e) esercitare le funzioni di Congresso territoriale per Arcigay Nazionale, eleggendo, tra l'altro, i delegati territoriali al Congresso nazionale; 

f) deliberare in merito ad ogni argomento posto all’ordine del giorno dal Consiglio direttivo, da almeno un quinto delle socie o dei soci aventi diritto di intervento o da un altro organo associativo; 

g) esercitare ogni altro potere e funzione che il presente Statuto o la legge le attribuiscano.

 

Art.15

Assemblea straordinaria

 

1. L’Assemblea è validamente costituita in seduta straordinaria alla presenza della maggioranza dei soci e delle socie con diritto di voto, indipendentemente dalla convocazione. Le deliberazioni sono approvate quando abbia votato in loro favore la maggioranza degli aventi diritto.

 

2. Spetta all’Assemblea in seduta straordinaria:

a) approvare le modifiche al presente Statuto e all’Atto costitutivo; 

b) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere la relativa azione nei loro confronti, salvo quanto disposto all’articolo 21, c.1, ult. periodo del Codice civile e dalle altre leggi in materia; 

c) revocare la Presidenza, la Vicepresidenza o i membri degli altri organi associativi, quando essi abbiano compiuto atti in violazione dei propri doveri o con abuso dei propri poteri ovvero abbiano tenuto comportamenti contrari alla legge o ai princìpi e alle finalità dell’Associazione, purché si provveda contestualmente alla loro sostituzione; 

d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.

 

Art.16

Consiglio direttivo 

 

1. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea tra le socie e i soci aventi diritto di voto nella stessa. Esso si compone della Presidenza, della Vicepresidenza e di un ulteriore numero di persone non inferiore ad uno e non superiore a cinque, secondo quanto stabilito dall’Assemblea con l’atto di nomina.

 

2. Al fine di garantire pari opportunità e maggiore rappresentazione, la composizione del Consiglio direttivo mirerà a garantire quanto più possibile la rappresentanza di tutte le socie e tutti i soci.

 

3. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; adotta ogni provvedimento e misura necessaria all’attuazione dei suoi scopi e alla realizzazione delle sue attività; garantisce il corretto funzionamento dell’Associazione. Esso esercita ogni altro potere o funzione che la legge o lo Statuto gli attribuiscano.

 

4. Le persone che compongono il Consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La Presidenza convoca l’Assemblea per provvedere alla loro sostituzione almeno sessanta giorni prima dalla scadenza del loro incarico.

 

5. I suoi singoli componenti, salvo quanto disposto all’articolo 18, comma 2, non hanno il potere di rappresentare l’Associazione, se non su delega del Consiglio medesimo per determinati affari.

 

6. Il Consiglio direttivo è convocato dalla Presidenza ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti; la convocazione è fatta dalla Vicepresidenza, quando il Presidente ingiustamente non vi provveda. In mancanza della convocazione, sono comunque valide le deliberazioni adottate alla presenza di tutti i suoi componenti. Le riunioni sono dirette dalla Presidenza o, in mancanza o in caso di impossibilità, dalla Vicepresidenza ovvero dal componente da esso stesso designato.

 

7. Il Consiglio è validamente costituito alla presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei presenti. Ciascun membro dispone di un voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe o forme di rappresentanza nelle votazioni. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale dalla persona da esso a ciò incaricata.

 

8. Il Consiglio può dotarsi di un proprio regolamento, con il quale può ammettersi altresì la sua riunione in forma telematica, purché sia comunque consentito a ciascun membro di prendere attivamente parte alle discussioni e alle votazioni del Consiglio medesimo.

 

Art. 17

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

 

1. La carica di membro del Consiglio direttivo si perde per: 

a) dimissioni, da rassegnarsi mediante comunicazione scritta al Presidente, il quale ne informa il Consiglio;

b) revoca da parte dell’Assemblea straordinaria; 

c) sopraggiunte cause d’incompatibilità previste dalla legge o dal presente Statuto; 

d) perdita della qualità di socia o socio per le cause previste dalla legge o dal presente Statuto.

 

2. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio direttivo cessino dall’incarico per una delle cause previste, il Consiglio provvede alla loro sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti rimasti, scegliendone i sostituti tra le socie e i soci aventi i requisiti prescritti. I componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea utile, la quale provvede alla loro conferma. Qualora non vi provveda, il Consiglio, alla successiva convocazione dell’Assemblea, propone un nuovo sostituto da sottoporre a conferma. I componenti così confermati restano in carica fino alla scadenza del mandato corrente del Consiglio direttivo.

 

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, i Consiglieri rimasti in carica possono esercitare tutte le operazioni necessarie al disbrigo degli affari correnti e alla conservazione del patrimonio. Essi provvedono quanto prima alla convocazione dell’Assemblea, perché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Quando essi non vi provvedano ovvero non vi siano Consiglieri rimasti in carica, a tali compiti provvede il Comitato di Garanzia.

 

Art. 18

Presidenza

 

1. La Presidenza dell’Associazione è eletta dall’Assemblea contestualmente al Consiglio direttivo. La persona che ricopre tale ruolo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Si applicano le disposizioni in materia di elezione ed incompatibilità previste per i membri del Consiglio direttivo, salvo quanto disposto al presente articolo.

 

2. Ella rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; assume obbligazioni in nome e per conto dell’Associazione nei confronti delle socie e dei soci o dei terzi; cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea, salvo che non sia altrimenti stabilito.

 

3. In caso di urgenza e necessità, la Presidenza può adottare provvedimenti d’urgenza che sono sottoposti quanto prima, e comunque non oltre quindici giorni dalla loro adozione, alla ratifica del Consiglio direttivo. I provvedimenti non ratificati sono nulli e privi di ogni effetto. Sono in ogni caso salve le competenze esclusive dell’Assemblea e degli altri organi sociali.

 

Art. 19

Vicepresidenza

 

1. La Vicepresidenza è eletta dall’Assemblea contestualmente alla Presidenza. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la persona eletta alla Vicepresidenza ne assume le funzioni. Ella è membra del Consiglio direttivo.

 

2. Quando anch’ella sia assente o impedita nell’esercizio delle sue funzioni, i membri del Consiglio direttivo nominano un Presidente temporaneo e provvedono quanto prima, quando tale assenza o impedimento siano permanenti, alla convocazione dell’Assemblea per la sostituzione della Presidenza e della Vicepresidenza.

 

Art. 20

Comitato di Garanzia

 

1. L’Assemblea elegge, contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo e al ricorrere delle condizioni previste al comma 2 dell’art. 30 CTS, un Comitato di Garanzia. Esso si compone di tre membri, anche se non socie o soci dell’Associazione. Il Comitato nomina al proprio interno il suo Presidente e può dotarsi di un suo regolamento. Delle sue riunioni è formato verbale dalla persona incaricata ai sensi del suo regolamento.

 

2. Si applica all’elezione dei membri del Comitato di Garanzia quanto stabilito all’articolo 30, comma 5, del Codice del Terzo Settore. Non possono essere membri del Comitato di Garanzia i membri del Consiglio direttivo.

 

3. Spetta al Comitato di Garanzia l’esercizio delle funzioni di organo di controllo dell’Associazione e, in particolare:

a) di vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione; 

b) di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, nonché sul suo concreto funzionamento; 

c) di esercitare compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione, avuto particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore; 

d) di risolvere in via stragiudiziale le controversie sorte tra gli organi associativi ovvero tra l’Associazione e le sue socie e i suoi soci ovvero tra le socie e i soci, nei casi ammessi dalla legge e nel rispetto dell’ordinamento.

 

4. Per l’esercizio delle proprie funzioni, ai componenti del Comitato di Garanzia è garantito il diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione. Essi possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione o di controllo, domandare ai membri del Consiglio direttivo notizie sull’andamento delle attività associative o su determinati affari, partecipare alle sedute del Consiglio direttivo ovvero formulare proposte al Consiglio o all’Assemblea.

 

5. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri del Comitato di Garanzia, il suo Presidente ne dà comunicazione al Consiglio direttivo, che provvede quanto prima a convocare l’Assemblea per la sua sostituzione.

 

6. Nelle questioni di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo, è sempre garantito alle parti interessate il diritto al contraddittorio. Le decisioni in materia assunte dal Comitato sono motivate e comunicate per iscritto alle parti interessate. Contro di esse è sempre ammesso il ricorso dinanzi all’Assemblea ordinaria entro tre mesi dalla loro comunicazione.

 

Art. 21

Revisione legale dei Conti

 

1. Si fa luogo alla revisione dei conti, qualora siano superate le soglie di cui all’art.31 del Codice del Terzo Settore.

 

2. Salvo che non sia nominato un soggetto a ciò incaricato e purché siano verificate le condizioni previste all’articolo 30, comma 6, ultimo periodo, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è esercitata dal Comitato di Garanzia. 

 

3. In tal caso, spetta altresì al Comitato di Garanzia: 

a) di esercitare il controllo contabile; 

b) di attestare che il bilancio è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice;

c) di presentare all’Assemblea, senza diritto di voto, la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

 

4. Quando non possa provvedervi il Comitato, la revisione legale dei conti è affidata ad un soggetto appositamente nominato dall’Assemblea, su indicazione del Consiglio direttivo.

 

Art. 22

Gruppi 

 

1. Al fine dello svolgimento di determinate attività, il Consiglio direttivo può costituire Gruppi di lavoro. Spetta al Consiglio altresì deliberare le norme relative alla loro organizzazione e al loro funzionamento, anche su proposta dei loro organi, nel rispetto della legge e del presente Statuto, ferme le competenze attribuite agli organi associativi.

 

2. I Gruppi non costituiscono enti a sé stanti, separati dall’Associazione. I loro membri e dirigenti non hanno poteri di rappresentanza dell’Associazione, salvo che il Consiglio direttivo non l’abbia loro attribuita per l’esecuzione di determinati affari. 

 

TITOLO IV 

DEL PATRIMONIO E DEL BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 23

Destinazione del patrimonio 

 

1. Il patrimonio dell’Associazione è impiegato esclusivamente per la realizzazione e lo svolgimento delle attività della stessa e esclusivamente al fine del perseguimento delle sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Possono essere costituiti patrimoni destinati ad un singolo affare secondo le modalità previste dal Codice del Terzo settore.

 

2. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, degli utili e degli avanzi di gestione, dei fonti e delle riserve, comunque denominati, ai fondatori, alle socie, ai soci, ai lavoratori, ai collaboratori, ai Consiglieri e agli altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso od altra causa di scioglimento del rapporto con l’Associazione.

 

3. In favore delle persone che abbiano sostenuto personalmente, in favore e per conto dell'Associazione e per la realizzazione o lo svolgimento delle sue attività, è ammesso il rimborso delle spese documentate e previamente autorizzate dal Consiglio direttivo, entro i limiti e con le modalità eventualmente stabilite.

 

Art. 24

Bilancio di esercizio

 

1. L’esercizio coincide con l’anno solare. Al termine, il Consiglio direttivo provvede alla formazione del bilancio, anche delegando a tal fine il compito ad uno o più dei suoi componenti. Esso è formato nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo settore, delle altre norme applicabili, nonché dei princìpi di chiarezza, correttezza e verità.

 

2. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, secondo le modalità stabilite dalla legge e, segnatamente, nel rispetto dell’art.21, c.1, ult. periodo del Codice civile. Per gli otto giorni precedenti la convocazione dell’Assemblea, esso è depositato presso la sede dell’Associazione affinché tutti possano prenderne visione, previa richiesta al Consiglio direttivo.

 

TITOLO V 

NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 25

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

 

1. Salvi gli ulteriori casi previsti dalla legge, lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di tre quarti dei soci e delle socie aventi diritto di intervento.

 

2. Contestualmente, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Essa dispone altresì la devoluzione del patrimonio residuo in favore di uno o più enti del Terzo Settore ovvero, in mancanza, di Arcigay Nazionale o alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell’articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

 

Art.25-bis

Logo e simbolo

 

1. L’Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay. L’Associazione, i soci e le socie si impegnano a diffondere i princìpi dell’Associazione, collegandoli al suo nome e al suo simbolo, ad utilizzarli in armonia con i valori e le finalità espresse dallo Statuto, nonché a tutelare il nome e il simbolo di Arcigay affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziandone gli usi contrari ai loro fini.

 

2. Il Consiglio direttivo adotta con propria deliberazione il logo e il simbolo dell’Associazione. Il Consiglio direttivo e i soci vigilano sul corretto impiego del logo e del simbolo, in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto, tutelandolo da eventuali usi impropri, scherni, offese o minacce. Il simbolo di Arcigay affianca sempre il logo e il simbolo dell’Associazione.

 

3. Finché non sia adottata la deliberazione di cui al comma precedente, il logo e il simbolo dell’Associazione sono regolati dagli articoli 26 e 27 del precedente Statuto, approvato il 15 marzo 2016.

 

Art. 26

Continuità operativa

 

1. La sede dell’Associazione entro il Comune di Trento, fino alla successiva deliberazione assembleare, è stabilita in Via al Torrione, 6.

 

2. Restano in carica fino al termine del loro mandato i membri del Consiglio direttivo che al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto ricoprivano tale incarico. A seguito dell’entrata in vigore del presente Statuto, sono sciolti il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio direttivo esercita altresì le funzioni del Comitato di Garanzia, in quanto compatibili con il presente Statuto e con la legge applicabile.

 

2-bis. È salva la facoltà dei soci e delle socie di appellarsi, per ogni controversia intercorrente fra di essi e tra loro e l’Associazione, al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay, secondo le norme previste a tal fine dallo Statuto nazionale di Arcigay o approvate con regolamento del Consiglio nazionale di Arcigay. Al Collegio nazionale dei Garanti sono devolute, fino all’istituzione del Collegio di Garanzia, tutte le competenze attribuite a quest’ultimo secondo il presente Statuto, in quanto ciò sia ammesso secondo lo Statuto nazionale di Arcigay o i regolamenti approvati dal Consiglio nazionale e salvo quanto disposto al comma precedente. Segnatamente, sono attribuite al Collegio nazionale dei Garanti le funzioni di composizione stragiudiziale delle controversie e a questo debbono presentarsi i reclami e gli appelli contro le decisioni del Consiglio direttivo.

 

Art.26-bis

Commissariamento

 

1. Qualora l’Associazione non riuscisse a svolgere le proprie attività o non persegua le sue finalità statutarie per causa dell’inattività o di mancanze del Consiglio direttivo, il Consiglio nazionale di Arcigay, su richiesta della Segreteria nazionale e ottenuto il parere positivo del Collegio nazionale dei Garanti, può disporre il commissariamento di Arcigay del Trentino APS. È salvo quanto previsto all’articolo 29 del CTS.

 

2. I Commissari sono nominati secondo le norme statutarie e regolamentari nazionali e locali applicabili. Essi possono svolgere tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio direttivo. Essi restano in carica fino all’elezione dei nuovi membri del Consiglio direttivo, che dovranno convocare entro un anno.

 

Art. 27

Rinvio 

 

1. Per quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni nel Codice del Terzo Settore, nel Codice civile e nelle altre leggi in materia, in quanto compatibili. 

 

2. Per quanto concerne le funzioni dell’Associazione quale Comitato territoriale di Arcigay Nazionale si applicano altresì le norme in materia contenute nello Statuto di questa o adottate dai suoi organi secondo il medesimo Statuto. 

 

Fatto a Trento, il 1° ottobre 2020

Approvato dall’Assemblea il 24 ottobre 2020

F.to, il Presidente di Arcigay del Trentino

Lorenzo De Preto

 

F.to, la Vicepresidente e Segretaria verbalizzante della seduta assembleare di approvazione

Valeria Occelli

 

Per conferma e presa visione, f.to i componenti del Consiglio direttivo in carica:

Alberto Battarelli

 

Vittorio Bonino

 

Nicola Gretter